Il Decreto Legge n. 11 del 23 febbraio 2009 ha introdotto nel codice penale il reato di stalking (art. 612-bis codice penale).
Il termine, di derivazione anglosassone, significa "caccia in appostamento" o "caccia furtiva", e indica tutti quei comportamenti di tipo persecutorio che fino ad oggi non avevano rilevanza penale nel nostro ordinamento.
Quando la condotta delittuosa è tenuta nei confronti di minori, di donne in gravidanza o di disabili, o con l'uso delle armi o mediante ricorso al travestimento, la pena è aumentata fino alla metà .
Perché il reato di stalking sia punibile, è necessario che la vittima presenti querela contro lo stalker entro 6 mesi dal verificarsi dell'atto persecutorio.
È possibile procedere d'ufficio, quindi anche in assenza di querela di parte, se la condotta persecutoria si associa a delitti procedibili d'ufficio, ad esempio omicidio.
Di notevole rilevanza è l'introduzione, ad opera del citato Decreto Legge, dell'istituto dell'ammonimento
La persona vittima di atti persecutori, prima e a prescindere dalla presentazione della querela, può richiedere alle autorità di pubblica sicurezza che il persecutore sia ammonito (clicca qui per scoprire come) , allo scopo di dissuaderlo dal proseguire nella condotta persecutoria.
Il questore può disporre il sequestro di eventuali armi o munizioni legalmente in possesso della persona ammonita.
Se il soggetto ammonito persiste nella condotta persecutoria, l'autorità giudiziaria potrà procedere d'ufficio nei suoi confronti, anche a prescindere dalla querela della persona offesa, ma in caso di condanna potrà essere disposto un aumento di pena a suo carico.
Sono previste inoltre alcune misure cautelari nei confronti degli imputati del reato di stalking, ai quali potrà essere impedito di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima o comunque potrà essergli intimata una distanza minima da essi e dalla persona offesa.
È altresì previsto che tanto l'ordine di allontanamento dalla casa familiare quanto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima siano comunicati dal giudice ai servizi socio-assistenziali e alle autorità di pubblica sicurezza, sia per impedire efficacemente la reiterazione della condotta sia per consentire l'eventuale sequestro di armi o munizioni.
Infine, il Decreto Legge 11/2009 ha prolungato da sei mesi a un anno l'efficacia del decreto ex art. 342-bis codice civile, il cosiddetto "ordine di protezione".
Sono previste misure a sostegno delle vittime dello stalking (sostegno sociale e assistenza psicologica) e l'istituzione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Pari Opportunità ) di un numero verde attivo 24 ore su 24 per fornire un primo servizio di assistenza psicologica e giuridica alle vittime di stalking.
Il termine, di derivazione anglosassone, significa "caccia in appostamento" o "caccia furtiva", e indica tutti quei comportamenti di tipo persecutorio che fino ad oggi non avevano rilevanza penale nel nostro ordinamento.
Il reato previsto dall'art. 612-bis codice penale, rubricato appunto "atti persecutori", prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni per "chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".
L'introduzione di questo nuovo reato intende attribuire rilevanza penale e sanzionare in modo pesante tutta quella serie di comportamenti assillanti e ossessivi che prostrano la vittima in una condizione di soggezione psicologica, limitando a volte pesantemente le attività quotidiane del "perseguitato".
Rientrano in tali condotte l'invio ossessivo e ripetuto di lettere, SMS ed e-mail, nonché pedinamenti, appostamenti e ogni atto anche vandalico che abbia scopo intimidatorio.
Costituiscono aggravanti del reato, con conseguente aumento della pena, l'aver perpetrato tali condotte nei confronti del partner o di persone legate sentimentalmente al persecutore.
Costituiscono aggravanti del reato, con conseguente aumento della pena, l'aver perpetrato tali condotte nei confronti del partner o di persone legate sentimentalmente al persecutore.
In tali casi la pena è aumentata di un terzo.
Quando la condotta delittuosa è tenuta nei confronti di minori, di donne in gravidanza o di disabili, o con l'uso delle armi o mediante ricorso al travestimento, la pena è aumentata fino alla metà .
Perché il reato di stalking sia punibile, è necessario che la vittima presenti querela contro lo stalker entro 6 mesi dal verificarsi dell'atto persecutorio.
È possibile procedere d'ufficio, quindi anche in assenza di querela di parte, se la condotta persecutoria si associa a delitti procedibili d'ufficio, ad esempio omicidio.
Di notevole rilevanza è l'introduzione, ad opera del citato Decreto Legge, dell'istituto dell'ammonimento
La persona vittima di atti persecutori, prima e a prescindere dalla presentazione della querela, può richiedere alle autorità di pubblica sicurezza che il persecutore sia ammonito (clicca qui per scoprire come) , allo scopo di dissuaderlo dal proseguire nella condotta persecutoria.
L'autorità di pubblica sicurezza inoltra la richiesta di ammonimento al questore, il quale procede, se necessario, all'acquisizione di informazioni e procede all'ammonizione dello stalker, invitandolo a cessare la condotta illegale.
Il questore può disporre il sequestro di eventuali armi o munizioni legalmente in possesso della persona ammonita.
Se il soggetto ammonito persiste nella condotta persecutoria, l'autorità giudiziaria potrà procedere d'ufficio nei suoi confronti, anche a prescindere dalla querela della persona offesa, ma in caso di condanna potrà essere disposto un aumento di pena a suo carico.
Sono previste inoltre alcune misure cautelari nei confronti degli imputati del reato di stalking, ai quali potrà essere impedito di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima o comunque potrà essergli intimata una distanza minima da essi e dalla persona offesa.
È altresì previsto che tanto l'ordine di allontanamento dalla casa familiare quanto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima siano comunicati dal giudice ai servizi socio-assistenziali e alle autorità di pubblica sicurezza, sia per impedire efficacemente la reiterazione della condotta sia per consentire l'eventuale sequestro di armi o munizioni.
Infine, il Decreto Legge 11/2009 ha prolungato da sei mesi a un anno l'efficacia del decreto ex art. 342-bis codice civile, il cosiddetto "ordine di protezione".
Sono previste misure a sostegno delle vittime dello stalking (sostegno sociale e assistenza psicologica) e l'istituzione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Pari Opportunità ) di un numero verde attivo 24 ore su 24 per fornire un primo servizio di assistenza psicologica e giuridica alle vittime di stalking.
Osservatorio Nazionale Stalking 0644246573
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